EPS, riconoscimento della natura sportiva delle attività
Durante l'incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha presentato
un'importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte
nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP. Il
procedimento già previsto da gennaio 2024, di conseguenza, è da intendersi a tutti gli effetti sostituito. Possono
presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta 100 associazioni e società sportive
operanti in 5 Regioni o con almeno 10.000 iscritti; oppure uno o più EPS, nel qual caso è sufficiente un numero di 50
associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a 5.000.
Durante l'incontro periodico con gli Enti di Promozione Sportiva, il Ministro per lo Sport e i Giovani ha presentato
un'importante novità per il riconoscimento della natura sportiva delle attività che non rientrano tra quelle svolte
nell'ambito di Federazioni sportive, Discipline associata o Enti di promozione riconosciuti da CONI o CIP. Il
procedimento già previsto da gennaio 2024, di conseguenza, è da intendersi a tutti gli effetti sostituito. Possono
presentare domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività svolta 100 associazioni e società sportive
operanti in 5 Regioni o con almeno 10.000 iscritti; oppure uno o più EPS, nel qual caso è sufficiente un numero di 50
associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a 5.000.
Modello 231 nello sport e safeguarding
Anche gli enti sportivi possono adottare facoltativamente un modello organizzativo 231 per tutelarsi da violazione delle
norme della sicurezza sul lavoro, reati contro la Pubblica Amministrazione (utilizzo delle risorse per finalità estranee
agli obiettivi assegnati dal bando o dall'avviso), reati tributari o fattispecie più gravi come reati contro i minori e contro la
personalità individuale in genere. Per l'ordinamento sportivo, l'art. 16, D.Lgs. 39/2021 prevede l'obbligo di adozione di
modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle
molestie, violenza di genere e ogni altra discriminazione (c.d. safeguarding ): entro il 31.12.2024 gli enti sportivi
sono tenuti agli adempimenti previsti dalla delibera 255/2024 del Coni, in linea con i principi emanati
dall'Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding.
Anche gli enti sportivi possono adottare facoltativamente un modello organizzativo 231 per tutelarsi da violazione delle
norme della sicurezza sul lavoro, reati contro la Pubblica Amministrazione (utilizzo delle risorse per finalità estranee
agli obiettivi assegnati dal bando o dall'avviso), reati tributari o fattispecie più gravi come reati contro i minori e contro la
personalità individuale in genere. Per l'ordinamento sportivo, l'art. 16, D.Lgs. 39/2021 prevede l'obbligo di adozione di
modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle
molestie, violenza di genere e ogni altra discriminazione (c.d. safeguarding ): entro il 31.12.2024 gli enti sportivi
sono tenuti agli adempimenti previsti dalla delibera 255/2024 del Coni, in linea con i principi emanati
dall'Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding.
Aggiornato il contributo al Fondo Clero per l'anno 2023
Il D.M. Lavoro 30.10.2024, pubblicato nella G.U. 9.12.2024, n. 288 ha adeguato il contributo annuo dello Stato, in
favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo
all'anno 2023.
Il D.M. Lavoro 30.10.2024, pubblicato nella G.U. 9.12.2024, n. 288 ha adeguato il contributo annuo dello Stato, in
favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo
all'anno 2023.
Enti filantropici, l'attività erogativa
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 28-2024/Cts "Gli Enti filantropici del terzo settore", ha analizzato
tale categoria di enti, chiarendo che non è tecnicamente una tipologia di ente, bensì una qualifica giuridica.L'attività
degli enti filantropici (erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento) deve essere erogata a sostegno di
categorie di persone svantaggiate, oltre che di attività di interesse generale. Lo svantaggio potrebbe essere
conseguenza di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il Consiglio nazionale del Notariato, con lo studio n. 28-2024/Cts "Gli Enti filantropici del terzo settore", ha analizzato
tale categoria di enti, chiarendo che non è tecnicamente una tipologia di ente, bensì una qualifica giuridica.L'attività
degli enti filantropici (erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento) deve essere erogata a sostegno di
categorie di persone svantaggiate, oltre che di attività di interesse generale. Lo svantaggio potrebbe essere
conseguenza di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Rilevanza Iva dei prestiti di personale nel nonprofit
L'art. 16-ter D.L. 131/2024, inserito in sede di conversione, prevede che dal 1.01.2025 i contratti di prestito e di
distacco di personale, stipulati o rinnovati, sono soggetti a Iva quando sono realizzati senza una stretta correlazione
nel rapporto di reciprocità tra distaccante e distaccataria. Per gli enti non commerciali sarà necessario accertare anche
se l'operazione è svolta nell'esercizio di un'attività commerciale: se il distacco si riferisce allo svolgimento di un'attività
istituzionale non commerciale, risulterà irrilevante ai fini Iva. Se invece l'attività svolta dall'ente non profit distaccante è
di carattere commerciale, ancorché non esclusiva, sarà prevista l'imponibilità.
L'art. 16-ter D.L. 131/2024, inserito in sede di conversione, prevede che dal 1.01.2025 i contratti di prestito e di
distacco di personale, stipulati o rinnovati, sono soggetti a Iva quando sono realizzati senza una stretta correlazione
nel rapporto di reciprocità tra distaccante e distaccataria. Per gli enti non commerciali sarà necessario accertare anche
se l'operazione è svolta nell'esercizio di un'attività commerciale: se il distacco si riferisce allo svolgimento di un'attività
istituzionale non commerciale, risulterà irrilevante ai fini Iva. Se invece l'attività svolta dall'ente non profit distaccante è
di carattere commerciale, ancorché non esclusiva, sarà prevista l'imponibilità.
Redditi insufficienti per 6 italiani su 10
Quasi il 60% delle famiglie ritiene il proprio reddito inadeguato rispetto alle necessità primarie. Il welfare in Italia è fai
da te: il 58% trova sostegno nella rete familiare, solo il 29% nei servizi pubblici. Inoltre, 1 famiglia su 6 ha
responsabilità di cura verso familiari non autosufficienti. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio sguardi
familiari di Nomisma, secondo cui oltre la metà delle famiglie italiane (59%) considera inadeguato il proprio reddito. Il
15% giudica il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie, il 44% valuta le proprie entrate appena
sufficienti per arrivare a fine mese. L'85% delle famiglie ha tagliato le spese per il tempo libero, il 72% ha ridotto i
consumi culturali, il 67% le attività sportive e ben 1 famiglia su 2 ha dovuto ridurre le spese sanitarie, il 28% ha tagliato
sulle spese per l'istruzione. 1 famiglia su 10 dichiara che non potrebbe far fronte economicamente alla nascita di un
figlio.
Quasi il 60% delle famiglie ritiene il proprio reddito inadeguato rispetto alle necessità primarie. Il welfare in Italia è fai
da te: il 58% trova sostegno nella rete familiare, solo il 29% nei servizi pubblici. Inoltre, 1 famiglia su 6 ha
responsabilità di cura verso familiari non autosufficienti. Sono alcuni dei dati che emergono dall'Osservatorio sguardi
familiari di Nomisma, secondo cui oltre la metà delle famiglie italiane (59%) considera inadeguato il proprio reddito. Il
15% giudica il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie, il 44% valuta le proprie entrate appena
sufficienti per arrivare a fine mese. L'85% delle famiglie ha tagliato le spese per il tempo libero, il 72% ha ridotto i
consumi culturali, il 67% le attività sportive e ben 1 famiglia su 2 ha dovuto ridurre le spese sanitarie, il 28% ha tagliato
sulle spese per l'istruzione. 1 famiglia su 10 dichiara che non potrebbe far fronte economicamente alla nascita di un
figlio.
Iva su prestazioni di servizi per spettacoli virtuali
Il nuovo art. 3, c. 1, lett. a) D.Lgs. 180/2024, in vigore dal 1.01.2025, prevede che l'Iva sugli spettacoli resi a soggetti
privati non sarà più dovuta nel luogo in cui si svolge l'evento, ma nel luogo in cui è fruito da chi vi assiste "a distanza"
(domicilio del committente). Lo stesso principio è applicabile alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini erogate in streaming, o comunque con la presenza virtuale del
destinatario.
Il nuovo art. 3, c. 1, lett. a) D.Lgs. 180/2024, in vigore dal 1.01.2025, prevede che l'Iva sugli spettacoli resi a soggetti
privati non sarà più dovuta nel luogo in cui si svolge l'evento, ma nel luogo in cui è fruito da chi vi assiste "a distanza"
(domicilio del committente). Lo stesso principio è applicabile alle prestazioni relative ad attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini erogate in streaming, o comunque con la presenza virtuale del
destinatario.
FiscoSport: Comunicazione al RAS di attività dei volontari in occasione di diversi eventi e/o manifestazioni
https://www.fiscosport.it/postquesiti/in-evidenza/comunicazione-al-ras-di-attivita-dei-volontari-in-occasione-di-diversi-eventi-e-o-manifestazioni/
https://www.fiscosport.it/postquesiti/in-evidenza/comunicazione-al-ras-di-attivita-dei-volontari-in-occasione-di-diversi-eventi-e-o-manifestazioni/
FiscoSport: Ancora sull’IVA: fughiamo qualche dubbio
https://www.fiscosport.it/postfiscosport/approfondimenti/ancora-sulliva-fughiamo-qualche-dubbio/
https://www.fiscosport.it/postfiscosport/approfondimenti/ancora-sulliva-fughiamo-qualche-dubbio/
Codici tributo erogazioni liberati a Ets - codice 7037, che rende operativo il credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo
settore che hanno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e
immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attività con modalità non commerciali
settore che hanno presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e
immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di attività con modalità non commerciali
Pubblicati gli elenchi delle Onlus ammesse al 5 per mille 2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dalla
ripartizione del 5 per mille dell'Irpef relativo all'anno finanziario 2024. Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti
che hanno fruito della rimessione in bonis ex art. 2, c. 2 D.L. 2.03.2012, n. 16. Negli elenchi, gli enti sono individuati
con indicazione di codice fiscale, denominazione, Regione, indirizzo, Provincia e Comune in cui hanno la sede legale.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dalla
ripartizione del 5 per mille dell'Irpef relativo all'anno finanziario 2024. Gli elenchi pubblicati sono comprensivi degli enti
che hanno fruito della rimessione in bonis ex art. 2, c. 2 D.L. 2.03.2012, n. 16. Negli elenchi, gli enti sono individuati
con indicazione di codice fiscale, denominazione, Regione, indirizzo, Provincia e Comune in cui hanno la sede legale.
Verifiche dell'organo di controllo sul bilancio di Ets
Nonostante i parametri per la nomina dell'organo di controllo, dopo le novità introdotte dalla L. 104/2024, siano stati
incrementati di oltre 1/3, gli attuali organi di controllo resteranno in carica anche se l'Ets è fuoriuscito dagli obblighi di
nomina oppure non intende volontariamente mantenere un controllo di vigilanza (circolare 9.09.2024, n. 6 del
Ministero del Lavoro, secondo cui il venir meno degli obblighi non configura una giusta causa di revoca dell'incarico).
La L. 104/2024, per i bilanci 2025, incide anche sui limiti ex art. 13 del Codice del Terzo settore relativi alla formazione
dei rendiconti, innalzando da 220.000 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi entro cui gli Ets non personificati
possono redigerli nella forma di rendiconto per cassa (a patto che si tratti di soggetti senza personalità giuridica). Per i
bilanci al 31.12.2024 si continua ad applicare il parametro di 220.000 euro. Si introduce, inoltre, il limite generale di
60.000 euro entro il quale i bilanci possono essere redatti sotto forma di entrate e uscite per cassa tra loro aggregate.
Nonostante i parametri per la nomina dell'organo di controllo, dopo le novità introdotte dalla L. 104/2024, siano stati
incrementati di oltre 1/3, gli attuali organi di controllo resteranno in carica anche se l'Ets è fuoriuscito dagli obblighi di
nomina oppure non intende volontariamente mantenere un controllo di vigilanza (circolare 9.09.2024, n. 6 del
Ministero del Lavoro, secondo cui il venir meno degli obblighi non configura una giusta causa di revoca dell'incarico).
La L. 104/2024, per i bilanci 2025, incide anche sui limiti ex art. 13 del Codice del Terzo settore relativi alla formazione
dei rendiconti, innalzando da 220.000 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi entro cui gli Ets non personificati
possono redigerli nella forma di rendiconto per cassa (a patto che si tratti di soggetti senza personalità giuridica). Per i
bilanci al 31.12.2024 si continua ad applicare il parametro di 220.000 euro. Si introduce, inoltre, il limite generale di
60.000 euro entro il quale i bilanci possono essere redatti sotto forma di entrate e uscite per cassa tra loro aggregate.
Sono stati pubblicati il 27 dicembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i Decreti di cancellazione dal RUNTS (p. 55), a partire da tale data, decorrono i 30 giorni per gli adempimenti previsti nell’art. 2 dei Decreti.
Si ricorda che l’Ufficio Runts della Regione Siciliana il 16 dicembre 2024 ha pubblicato nel sito istituzionale, 9 Decreti di cancellazione degli enti trasmigrati che non hanno svolto sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli adempimenti richiesti dalla legge.
Gli Enti in elenco, entro il 26 gennaio 2025 dovranno inoltrare all’Ufficio RUNTS della Sicilia, la richiesta di parere, in merito alla devoluzione ad altro Ente del Terzo Settore del patrimonio residuo e dell’eventuale incremento di patrimonio, maturato con decorrenza dalla data di iscrizione nei registri regionali ODV e APS, ovvero la dichiarazione di assenza di patrimonio o di incremento patrimoniale, ai sensi degli articoli 9 e 50, comma 2 del CTS, dell’art. 25 del D.M. n. 106/2020 e della nota n. 11508 dell’08/08/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Le inadempienze sono sanzionabili ai sensi dell’art. 91 comma 2 del Codice del Terzo Settore e saranno segnalati alle competenti Autorità per gli adempimenti del caso.
Con il vademecum si intende fornire una serie di strumenti operativi per la casistica specifica di Enti, che alla luce della cancellazione dal RUNTS, non vogliano più proseguire la propria attività sociale e dunque procederanno allo scioglimento.
Non viene dunque trattata la casistica di Enti che intendono proseguire la propria attività come enti non profit generici o decideranno di iscriversi nuovamente al RUNTS come previsto dalla normativa vigente. Queste casistiche necessitano di un’analisi maggiormente approfondita e puntuale, in particolare nella valutazione dell’impatto del provvedimento sul patrimonio dell’Ente.
Si ricorda che l’Ufficio Runts della Regione Siciliana il 16 dicembre 2024 ha pubblicato nel sito istituzionale, 9 Decreti di cancellazione degli enti trasmigrati che non hanno svolto sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli adempimenti richiesti dalla legge.
Gli Enti in elenco, entro il 26 gennaio 2025 dovranno inoltrare all’Ufficio RUNTS della Sicilia, la richiesta di parere, in merito alla devoluzione ad altro Ente del Terzo Settore del patrimonio residuo e dell’eventuale incremento di patrimonio, maturato con decorrenza dalla data di iscrizione nei registri regionali ODV e APS, ovvero la dichiarazione di assenza di patrimonio o di incremento patrimoniale, ai sensi degli articoli 9 e 50, comma 2 del CTS, dell’art. 25 del D.M. n. 106/2020 e della nota n. 11508 dell’08/08/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Le inadempienze sono sanzionabili ai sensi dell’art. 91 comma 2 del Codice del Terzo Settore e saranno segnalati alle competenti Autorità per gli adempimenti del caso.
Con il vademecum si intende fornire una serie di strumenti operativi per la casistica specifica di Enti, che alla luce della cancellazione dal RUNTS, non vogliano più proseguire la propria attività sociale e dunque procederanno allo scioglimento.
Non viene dunque trattata la casistica di Enti che intendono proseguire la propria attività come enti non profit generici o decideranno di iscriversi nuovamente al RUNTS come previsto dalla normativa vigente. Queste casistiche necessitano di un’analisi maggiormente approfondita e puntuale, in particolare nella valutazione dell’impatto del provvedimento sul patrimonio dell’Ente.
Imponibilità Iva spettacoli in streaming
La direttiva UE 2022/542 ha previsto che dal 1.01.2025, per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e affini, rese nei confronti di destinatari non soggetti passivi, il
criterio speciale di tassazione Iva nel luogo in cui si svolgono materialmente tali attività non si applica in caso di attività
trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili. In tal caso, il luogo della prestazione è quello in cui il
destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
La direttiva UE 2022/542 ha previsto che dal 1.01.2025, per le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e affini, rese nei confronti di destinatari non soggetti passivi, il
criterio speciale di tassazione Iva nel luogo in cui si svolgono materialmente tali attività non si applica in caso di attività
trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili. In tal caso, il luogo della prestazione è quello in cui il
destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.