I benefici per Aps e Odv

Modalità per il riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale

Con la realizzazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) vengono abolite le norme previste dalla legge 383/2000 e della Legge 460/1987 di conseguenza assumono la veste di Associazione di Promozione Sociale (APS) o Associazione di Volontariato (ODV) solo le Associazioni iscritte nell’apposito albo in seno al RUNTS.

A queste sono riconosciuti tutti i benefici che derivavano dalle citate leggi ed altri meglio dettagliati nel successivamente.

Per iscriversi al RUNTS sarà necessario avere lo statuto a norma della legge 106/2016 e al decreto Legislativo 117/2017 e registrato alla agenzia delle entrate. Si dovrà inoltre fornire tutti i dati della Associazione richiesti dal RUNTS.

La domanda di iscrizione potrà essere proposta alla sede Regionale del RUNTS dalla associazione direttamente o tramite la rete associativa a cui si aderisce (la FITeL è riconosciuta tale).

Benefici per le Associazioni APS e le ODV iscritte al RUNTS

Presentazione e realizzazione dei progetti del Sevizio Civile volontario:

  • si possono presentare, anche in partnership con altri Enti non accreditati al SCN, progetti di Servizio Civile per i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono impegnarsi in un progetto utile per la loro formazione e di sostegno alla cultura della socialità.

Facilitazioni fiscali generiche:

  • le prestazioni effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano effettuate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (e cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court);
  • le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte;
  • gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale;
  • le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • I proventi derivanti da attività previste dallo statuto nei confronti dei soci, sono commercialmente irrilevanti;
  • I proventi commerciali eventuali hanno una tassazione agevolata: fino a 130.000 Euro si considera un imponibile pari al 3% del fatturato e la esenzione dell’IVA
  • Le APS sono esente dal pagamento della imposta di Bollo (a partire dell’imposta di bollo sui conti correnti bancari)

Facilitazioni fiscali specifiche:

  • l’attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi o di altri soci di altre associazioni aderenti alla stessa associazione Regionale o Nazionale, non rivestono carattere di attività commerciale;
  • la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi similari situati all’interno della struttura dell’ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale.
  • La raccolta di fondi per il finanziamento della associazione non ha più limiti di tempo nè di numero delle iniziative.

Facilitazioni amministrative:

  • le associazioni di promozione sociale sono autorizzate per legge a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;
  • le associazioni di promozione sociale ed iscritte al registro degli enti assistenziali del Ministero degli interni presentano al comune una denunzia di inizio attività, e sono automaticamente autorizzate a svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente) a modifica della vecchia legislazione per avere questa possibilità bisogna necessariamente essere APS.

Facilitazioni civilistiche:

  • le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico;
  • Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l’uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;
  • i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;
  • coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell’ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l’incapienza del patrimonio associativo.

Accesso ai fondi pubblici:

  • le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti dei Fondo sociale europeo, ai fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
  • Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;
  • accesso al Fondo per l’associazionismo mediante la presentazione di progetti che possono poi venire da quest’ultimo finanziati in tutto o in parte a fondo perduto.

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